Con il decreto rilancio (DL 34/2020 convertito nella L. 77/2020, legge di bilancio 2021 L. 178/2020) è stato introdotto il superbonus 110% che offre anche ad enti Onlus, OdV e Aps la possibilità di godere di detrazioni del 110% per lavori edili di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici nel rispetto di precise indicazioni (c.f.r. il sito dedicato www.governo.it/superbonus).
Finora non era chiaro se gli Enti del Terzo Settore dovessero o meno limitare i loro interventi agli immobili residenziali, così come previsto per gli altri soggetti ammessi a tale beneficio. L’Agenzia delle Entrate lo scorso gennaio ha provveduto a chiarire che «per detti soggetti (Onlus, OdV e Aps), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari».
Come spiega un articolo pubblicato recentemente sulla rivista Vita, diffuso la scorsa settimana fra i circoli affiliati all’associazione oratori Noi Torino, gli enti Onlus, OdV o Aps potranno quindi richiedere il superbonus non solo per gli immobili destinati a civile abitazione ma anche per qualsiasi altro edificio da loro occupato (ad esempio palestre, scuole, residenze collettive, sedi di associazioni …) a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica dello stesso, rispettando comunque le altre indicazioni richieste dalla legge.
Il legislatore riconosce agli enti del Terzo Settore un ambito di applicazione ben più ampio che per gli altri soggetti beneficiari, che si amplia anche al non avere limitazione al numero degli immobili ai quali applicare il superbonus.
È possibile applicare l’incentivo non solo agli immobili di proprietà ma anche a quelli detenuti grazie ad altro titolo, incluso affitto o comodato, circostanza diffusa tra Onlus, OdV e Aps che spesso occupano immobili di cui non sono proprietarie.
Per quanto riguarda il limite temporale la legge di bilancio ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2022 – con l’eccezione per i lavori che a tale data avranno raggiunto almeno il 60% del compimento che potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2022. Quindi, a meno di ulteriori e necessarie proroghe, il tempo è breve. Se interessati è dunque opportuno muoversi rapidamente.
Per quanto riguarda l’aspetto economico «i limiti di spesa restano invariati anche per gli enti del Terzo Settore al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). Ovvero il tetto massimo previsto dal superbonus e calcolato per una unità immobiliare ad uso abitativo potrebbe risultare esiguo per un bene in uso ad un ente del Terzo Settore spesso di dimensioni superiori a quelle di una abitazione».